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Posta Elettronica Certificata (PEC)
Con l’obiettivo della riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, nel decreto anti crisi dello scorso anno (D.L. n.185/08) il Legislatore ha inserito alcune novità volte a potenziare lo strumento della PEC (Posta Elettronica Certificata), sistema di comunicazione via e-mail che si fonda sulla trasmissione al mittente di una ricevuta elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici spediti tramite Internet.

Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore.

Altro grande vantaggio è quello, già accennato, della valenza legale attribuita alle e-mail certificate, che risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per quanto riguarda la data e l’ora di trasmissione e di ricezione.
Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica certificata, indipendentemente dall’effettiva lettura. A tal fine sia il mittente che il destinatario devono avvalersi di uno dei gestori di posta elettronica certificata iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

Tanto premesso, le norme contenute nel D.L. n.185/08 stabiliscono, rispettivamente per società, professionisti iscritti negli albi, amministrazioni pubbliche, l’obbligo di istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di PEC, con decorrenze diverse.
In particolare:

OBBLIGO DI ISTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLA PEC
Imprese costituite in forma societaria di nuova costituzione All’atto della domanda di iscrizione al registro delle imprese
Imprese costituite in forma societaria già costitute alla data di entrata in vigore del decreto (29/11/08) Tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 29/11/2011) per comunicare senza oneri la casella di PEC al Registro delle imprese
Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato Un anno dall’entrata in vigore del decreto (entro il 29/11/2009) per comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC

 
 
 
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